Verifica delle denominazioni delle fibre tessili
Incolla la composizione fibrosa da una pagina prodotto o da un’etichetta e scopri se ogni fibra usa una denominazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 sui prodotti tessili nella lingua che scegli, se le percentuali sommano 100 e se sono in ordine decrescente.
Anonimo: conserviamo solo il numero giornaliero di verifiche. Indirizzi dei negozi e risultati non vengono salvati, e lo strumento non usa cookie di tracciamento.
Come funziona
01Incolla la composizione
Una riga per parte, ad esempio «Esterno: 80% cotone, 20% poliestere».
02Scegli la lingua dell’etichetta
Lo strumento usa le denominazioni dell’allegato I in quella lingua, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
03Guarda cosa correggere
Denominazioni che non sono nell’allegato I, parole in più, totali diversi da 100% e fibre fuori ordine.
Domande su questo strumento
Quali denominazioni delle fibre sono ammesse sulle etichette UE?
L’art. 5 del regolamento (UE) n. 1007/2011 consente solo le denominazioni elencate nell’allegato I per descrivere la composizione fibrosa su etichette e contrassegni. L’allegato I ha 50 righe, due delle quali aggiunte nel 2012 e nel 2018. La composizione deve essere chiaramente visibile prima dell’acquisto, anche online (art. 16, paragrafo 1), nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui il prodotto è venduto, salvo che tale paese disponga altrimenti (art. 16, paragrafo 3).
Perché «spandex», «Lycra» o «bambù» vengono segnalati?
Non sono denominazioni dell’allegato I. Spandex e Lycra di solito indicano l’elastan, e i marchi possono comparire subito prima o dopo la composizione, non al posto della denominazione della fibra (art. 16, paragrafo 2). Il bambù è una pianta: le fibre ricavate da esso sono di solito viscosa o lyocell, cosa che solo il fornitore o un rapporto di prova possono confermare.
Cosa controllano le verifiche sulle percentuali?
L’art. 9, paragrafo 1, richiede la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre in ordine decrescente. Le fibre fino al 5% ciascuna, o fino al 15% complessivamente, possono essere indicate come «altre fibre» con la loro percentuale totale quando non possono essere facilmente identificate (art. 9, paragrafo 2). Solo i prodotti composti da una sola fibra possono riportare «100%», «puro» o «tutto» (art. 7).
Lo strumento analizza il prodotto?
No. Legge le parole che incolli. Se un tessuto contiene davvero quelle fibre in quelle proporzioni lo dimostrano le prove di laboratorio e i documenti del fornitore. Le righe 3 e 48 dell’allegato I (peli animali e altre materie, come metallo o carta) sono descrizioni, non denominazioni fisse, quindi lo strumento non può confermarle.