Strumento gratuitoTextile Passport DPP

Verifica delle denominazioni delle fibre tessili

Incolla la composizione fibrosa da una pagina prodotto o da un’etichetta e scopri se ogni fibra usa una denominazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 sui prodotti tessili nella lingua che scegli, se le percentuali sommano 100 e se sono in ordine decrescente.

Anonimo: conserviamo solo il numero giornaliero di verifiche. Indirizzi dei negozi e risultati non vengono salvati, e lo strumento non usa cookie di tracciamento.

Funziona interamente nel tuo browser: nulla viene inviato o salvato. Le denominazioni provengono dal testo del regolamento in ogni lingua dell’UE. Verifica le parole, non il tessuto. Non è una consulenza legale.

Mostra le denominazioni dell’allegato I in questa lingua

Fonte: allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 (GU L 272 del 18.10.2011), righe aggiunte dai regolamenti delegati (UE) n. 286/2012 e (UE) 2018/122 e rettifiche pubblicate; testo dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, 11 ottobre 2026. Le righe 2, 3 e 48 sono descrizioni.

Strumento gratuito

Come funziona

  1. 01Incolla la composizione

    Una riga per parte, ad esempio «Esterno: 80% cotone, 20% poliestere».

  2. 02Scegli la lingua dell’etichetta

    Lo strumento usa le denominazioni dell’allegato I in quella lingua, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

  3. 03Guarda cosa correggere

    Denominazioni che non sono nell’allegato I, parole in più, totali diversi da 100% e fibre fuori ordine.

La verifica completa

Textile Passport DPP verifica la composizione di ogni prodotto

L’app raccoglie dai tuoi fornitori composizione fibrosa, origine e certificati tramite un link sicuro, verifica denominazioni e percentuali delle fibre rispetto alle norme UE sull’etichettatura dei prodotti tessili e pubblica pagine di passaporto con un codice QR e un blocco per la pagina prodotto.

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FAQ

Domande su questo strumento

Quali denominazioni delle fibre sono ammesse sulle etichette UE?

L’art. 5 del regolamento (UE) n. 1007/2011 consente solo le denominazioni elencate nell’allegato I per descrivere la composizione fibrosa su etichette e contrassegni. L’allegato I ha 50 righe, due delle quali aggiunte nel 2012 e nel 2018. La composizione deve essere chiaramente visibile prima dell’acquisto, anche online (art. 16, paragrafo 1), nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui il prodotto è venduto, salvo che tale paese disponga altrimenti (art. 16, paragrafo 3).

Perché «spandex», «Lycra» o «bambù» vengono segnalati?

Non sono denominazioni dell’allegato I. Spandex e Lycra di solito indicano l’elastan, e i marchi possono comparire subito prima o dopo la composizione, non al posto della denominazione della fibra (art. 16, paragrafo 2). Il bambù è una pianta: le fibre ricavate da esso sono di solito viscosa o lyocell, cosa che solo il fornitore o un rapporto di prova possono confermare.

Cosa controllano le verifiche sulle percentuali?

L’art. 9, paragrafo 1, richiede la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre in ordine decrescente. Le fibre fino al 5% ciascuna, o fino al 15% complessivamente, possono essere indicate come «altre fibre» con la loro percentuale totale quando non possono essere facilmente identificate (art. 9, paragrafo 2). Solo i prodotti composti da una sola fibra possono riportare «100%», «puro» o «tutto» (art. 7).

Lo strumento analizza il prodotto?

No. Legge le parole che incolli. Se un tessuto contiene davvero quelle fibre in quelle proporzioni lo dimostrano le prove di laboratorio e i documenti del fornitore. Le righe 3 e 48 dell’allegato I (peli animali e altre materie, come metallo o carta) sono descrizioni, non denominazioni fisse, quindi lo strumento non può confermarle.

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